Denominazione d’Origine Protetta
Definisce un prodotto originario di una certa regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dipendenti dall’origine geografica (intesa come un insieme di fattori naturali e umani). Inoltre, tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona individuata.
Assegnazione Marchi
Ma qual è l’iter da seguire affinché un prodotto agroalimentare ottenga una denominazione?
Per quanto riguarda la Denominazione di Origine Protetta il prodotto deve essere innanzitutto conforme ad un disciplinare che deve contenere:
• il nome e la descrizione del prodotto;
• gli elementi comprovanti l’origine e il legame del prodotto con la zona geografica indicata;
• la descrizione delle modalità produttive;
• i riferimenti relativi alle strutture di controllo;
• gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP , o le diciture tradizionali nazionali equivalenti.
Il disciplinare di produzione e/o trasformazione, redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Reg. (CE) 510/06 e dalla Circolare MiPAAF 4/00 accompagnato da una domanda di registrazione, deve essere inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF).
Il Ministero chiede il parere alla Regione competente per territorio sulle richieste di registrazione in materia di prodotti DOP e IGP, e una vola verificata l’attendibilità della documentazione, la invia all’Unione Europea.
Una Commissione verifica entro sei mesi che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi e comunica al MIPAF le sue conclusioni. Solo se l’esito dell’indagine è positivo il prodotto può ottenere e fregiarsi di uno dei riconoscimenti comunitari.
Per garantire che i produttori rispettino il disciplinare di produzione, il Reg. (CE) 510/06 prevede che si organizzi una struttura di controllo, composta da organismi pubblici o privati appositamente autorizzati e che risponda a criteri di obiettività e imparzialità. La struttura ha alla base l’Ente Pubblico (Ministero o Regioni) che autorizza l’Organismo di Controllo (OdC) ad operare mediante l’iscrizione ad un apposito elenco e vigila sull’attività dell’OdC. A sua volta l’OdC controlla che il produttore agisca in conformità a quanto riportato sul disciplinare di produzione ed esegua e gestisca correttamente il sistema di autocontrollo e valuta il prodotto anche attraverso prove analitiche. Il produttore infine deve applicare il disciplinare e svolgere attività di autocontrollo.
A questo fine svolgono un ruolo importante i Consorzi di tutela che rappresentano la maggior parte dei produttori e che possono essere incaricati dal Ministero a svolgere attività di vigilanza sui loro associati svolgendo un importantissimo ruolo nella garanzia dei prodotti, nel miglioramento qualitativo e nella valorizzazione in generale.